Nuovi obblighi per le società di capitali che hanno una presenza sul web

normativaUna nuova disposizione di legge (art. 42 della Legge 88 del 2009) entrata in vigore il 29 luglio 2009 stabilisce che le società di capitali (società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata) che dispongono di uno "spazio elettronico" (proprio sito Internet, profilo su Pagine Gialle, pagina su Facebook, Linkedin, ecc..) hanno l'obbligo di pubblicare alcune informazioni.

Le informazioni sono le informazioni:

La sanzione prevista per la mancata osservanza della norma va da € 206,00 ad € 2.065,00.

Per completezza riportiamo di seguito il testo integrale dell'articolo.

Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita` di taluni tipi di societa`)

1. All’articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresi` pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All’articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,».