Il panorama normativo italiano in materia di e-commerce è piuttosto vario, in conformità con le svariate direttive dell'UE in merito.
Tali normative stabiliscono anzitutto che, qualora si forniscano beni o servizi attraverso un sito Internet e dietro corrispettivo, debbano essere seguite particolari regole dettate allo scopo principale di tutelare l'utente finale.
A tale scopo, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ne ha fornito la seguente definizione:
L'e-commerce consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della pubbilica Amministrazione.
In generale, ai contratti conclusi mediante l'uso di sistemi informatici si applicano le norme in materia di contratti negoziati al di fuori dai normali locali commerciali, così come previsto dal D.Lgs. 50/92, secondo cui il commerciante elettronico è obbligato ad informare per iscritto il consumatore dei termini, delle modalità, nonchè delle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
Oltre alla norma sopraccitata, i principali dettami di legge da seguire per il commerciante elettronico sono:
Nello specifico si tratta di predisporre un modulo rivolto all'utente-consumatore, consultabile on-line e contenente tanto le indicazioni richieste dalla legge, quanto le condizioni generali di contratto relative ad ogni singolo servizio offerto, informando specialmente sulle modalità di esercizio dei diritti garantiti dalla legge. Altri adempimenti possono essere richiesti in relazione al tipo di servizio reso o all'attività svolta.
La violazione di tali norme, oltre che ampliare la facoltà di recesso concessa all'acquirente, può determinare la condanna del trasgressore al pagamento di una sanzione di natura amministrativa e al risarcimento, in sede civile, dell'utente non correttamente tutelato.
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